La programmazione energetica ed ambientale del
territorio
L’articolo 5 della Legge 10/91, al comma 5,
stabilisce che i Piani Regolatori Generali dei Comuni con
popolazione superiore a 50mila abitanti debbano prevedere uno
specifico piano a livello comunale relativo all’uso delle fonti
rinnovabili di energia, ossia un Piano Energetico Comunale (PEC).
La legge non specifica quali debbano essere le
modalità ed i contenuti del PEC, mentre evidenzia chiaramente che
cosa si debba ritenere fonte energetica rinnovabile o assimilata e
puntualizza inoltre che l’utilizzazione di tali fonti di energia
deve essere considerata di pubblico interesse e di pubblica
utilità e che le opere relative devono essere considerate
equipollenti alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Il Piano Energetico Comunale è quindi uno strumento
indispensabile per la programmazione del territorio verso la
sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
La valorizzazione e l’adeguato uso delle fonti
energetiche sono attività fondamentali nella pianificazione del
territorio, indipendentemente dai fattori di scale: è infatti
discutibile associare l’intensità energetica al numero degli
abitanti, quando esistono sul territorio, ad esempio, attività
nell’industria o nel terziario. Il Piano Energetico Comunale può
pertanto essere previsto sia per Comuni con un numero di abitanti
inferiore a 50.000 sia per realtà complesse (Comunità montane,
Comprensori, Bacini industriali, ecc.). |